IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto, in particolare, l'art. 70,  comma  13,  del  citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001, secondo cui in materia di  reclutamento,
le pubbliche amministrazioni applicano  la  disciplina  prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 per  le
parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli  35  e  36
del  medesimo  decreto  legislativo,  salvo  che  la  materia   venga
regolata, in coerenza con i principi ivi  previsti,  nell'ambito  dei
rispettivi ordinamenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  relativo  al  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso   agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Visto in particolare l'art. 18, comma 1, del predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 che demanda ad un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da  adottare  di  concerto
con il Ministro del tesoro, la determinazione, per tutti  i  tipi  di
concorso, dei compensi da corrispondere al presidente, ai  membri  ed
al segretario delle commissioni esaminatrici,  nonche'  al  personale
addetto alla vigilanza; 
  Visto il citato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 1994 che, al comma 2, prevede che la misura  dei  predetti
compensi puo' essere  aggiornata,  ogni  triennio,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, in  relazione  alle  variazioni  del  costo  della  vita,
rilevate secondo gli indici ISTAT; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995, relativo alla determinazione dei compensi da  corrispondere  ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza  di   tutti   i   tipi   di   concorso   indetti   dalle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio
1996 che modifica il citato decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 23 marzo 1995; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165», ed, in  particolare,  l'art.  23,
comma 1, secondo cui per quanto  non  previsto  nel  regolamento,  si
rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni,  contenute  nel   decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 487 del 1994, per le parti non incompatibili; 
  Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante «Delega al Governo
per l'introduzione dell'euro»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  recante
«Disposizioni   per   l'introduzione    dell'euro    nell'ordinamento
nazionale, a norma dell'art. 1, comma  1,  della  legge  17  dicembre
1997, n. 433»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  1999,  n.  206,  recante
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  24
giugno  1998,  n.  213,  in   materia   di   introduzione   dell'euro
nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge
17 dicembre 1997, n. 433»; 
  Visto  l'art.  35,  comma  3,  lettera  e),  del   citato   decreto
legislativo n. 165 del 2001 che, fra i principi a cui  si  conformano
le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede
quello secondo cui le commissioni  sono  composte  esclusivamente  da
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,  scelti  tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle  medesime,
che  non  siano  componenti   dell'organo   di   direzione   politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e  che  non
siano rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni  ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
  Visto l'art. 35-bis del citato decreto legislativo n. 165 del  2001
relativo  alla  «Prevenzione  del  fenomeno  della  corruzione  nella
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici»; 
  Visto l'art. 4, comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, secondo cui, tra l'altro, il reclutamento dei dirigenti
e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti
pubblici non economici si svolge mediante  concorsi  pubblici  unici,
nel rispetto  dei  principi  di  imparzialita',  trasparenza  e  buon
andamento e che tali concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   anche
avvalendosi  della  Commissione  per  l'attuazione  del  progetto  di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, previa ricognizione
del fabbisogno presso le amministrazioni  interessate,  nel  rispetto
dei  vincoli  finanziari   in   materia   di   assunzioni   a   tempo
indeterminato; 
  Visto il citato art. 35, comma 5, del decreto  legislativo  n.  165
del 2001 secondo cui, fermo restando quanto previsto  dal  richiamato
art. 4,  comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  n.  101  del  2013,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  125  del  2013,  le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle  proprie
procedure  selettive,  possono  rivolgersi  al   Dipartimento   della
funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
che,  nello  svolgimento  delle  funzioni  indicate  dalla   medesima
disposizione,  si  avvale   di   personale   messo   a   disposizione
dall'Associazione Formez PA; 
  Visto l'art. 18, comma  1-quater,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga  di
termini    legislativi,    di    organizzazione    delle    pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  che,   nel
modificare il  richiamato  art.  35,  comma  5,  del  citato  decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  prevede  che  la  Commissione   per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM) e' nominata con decreto del Ministro  per  la
pubblica amministrazione, ne definisce la composizione e ne individua
i compiti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2015, in attuazione  dell'art.  29-bis  del  predetto  decreto
legislativo n. 165 del 2001, recante «Definizione  delle  tabelle  di
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti  dai  contratti
collettivi  relativi  ai  diversi  comparti  di  contrattazione   del
personale non dirigenziale»; 
  Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo
al personale del comparto funzioni centrali; 
  Visti il vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale delle aree dirigenziali del comparto funzioni centrali; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56  recante  «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 13, della citata legge  n.  56
del 2019 secondo cui con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  predetta  legge,
si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'art. 6,  comma  3,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  dei  compensi  da
corrispondere  al  presidente,  ai  membri  e  al  segretario   delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici  nazionali,
nonche' al personale addetto  alla  vigilanza  delle  medesime  prove
concorsuali,  secondo  i  criteri  stabiliti  con  il   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.  I  compensi  stabiliti
con il predetto decreto sono dovuti ai componenti  delle  commissioni
esaminatrici dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso  a  un  pubblico
impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della
medesima  legge  n.  56  del  2019.  Tali  incarichi  si  considerano
attivita' di servizio a tutti gli effetti  di  legge,  qualunque  sia
l'amministrazione che li ha conferiti; 
  Visto l'art. 3, comma 14, della predetta legge n. 56 del  2019  che
prevede che, fermo restando il limite  di  cui  all'art.  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di  cui  all'art.
24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non  si  applica
ai compensi dovuti  al  personale  dirigenziale  per  l'attivita'  di
presidente o di membro della commissione esaminatrice di un  concorso
pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e della Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM); 
  Considerata la necessita' di aggiornare i compensi per i componenti
delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso  a
un pubblico impiego, ivi compresa la Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
e del personale  addetto  alla  vigilanza  delle  medesime  procedure
concorsuali,  secondo  i  criteri  stabiliti  con  il   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995; 
  Considerato che in sede  di  individuazione  dei  compensi  occorre
tener  conto  della  complessita'  del  quadro  normativo   derivante
dall'evoluzione delle modalita' di reclutamento e  degli  ordinamenti
professionali, dell'impegno  richiesto  per  le  selezioni,  anche  a
fronte  della  partecipazione  massiva  alle  procedure   concorsuali
finalizzate a selezionare candidati con competenze adeguate ai mutati
bisogni della collettivita', nonche' delle variazioni del costo della
vita intervenute dall'adozione del precedente provvedimento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  2019
con cui l'onorevole dott.ssa  Fabiana  Dadone  e'  nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2019 con  cui  al  Ministro  senza  portafoglio,  onorevole
dott.ssa Fabiana Dadone, e'  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2019, che dispone la delega di funzioni al Ministro per  la
pubblica amministrazione onorevole dott.ssa Fabiana Dadone; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  applicazione  di  quanto   previsto
dall'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019,  n.  56,  provvede
all'aggiornamento della  misura  dei  compensi  da  corrispondere  ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
vigilanza delle procedure concorsuali indette: 
    a)  dalla  Commissione   per   l'attuazione   del   progetto   di
riqualificazione  delle  pubbliche  amministrazioni  (RIPAM)  per  il
reclutamento di dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte
le amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie e gli  enti  pubblici  non  economici  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125 (concorso unico); 
    b)  dalla  Commissione   per   l'attuazione   del   progetto   di
riqualificazione  delle  pubbliche  amministrazioni  (RIPAM)  per  il
reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da
quelle della lettera  a)  del  presente  comma  che,  secondo  quanto
disposto dall'art. 35, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, si sono rivolte al Dipartimento della funzione pubblica
per  lo  svolgimento  delle  proprie  procedure  selettive  (concorso
DFP-RIPAM); 
    c) direttamente  dalle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  dalle  agenzie  e  dagli  enti  pubblici  non
economici, per il reclutamento di specifiche professionalita' secondo
l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125
(concorso in deroga al concorso unico); 
    d) secondo quanto previsto dall'art. 28 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e dal decreto del Presidente  della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  presente  decreto  trova
applicazione per i componenti della Commissione per l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). 
  3. I compensi previsti dal presente decreto sono  dovuti  anche  ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  di  concorso   per   il
reclutamento delle Forze armate e dei Corpi di polizia. 
  4. Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli  enti  pubblici
non economici possono stabilire, nelle forme previste dai  rispettivi
ordinamenti, compensi aumentati  o  diminuiti  del  dieci  per  cento
rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto. 
  5. Le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio  della  propria
autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto.